Corte di Cassazione (13687/2018) Trascrizione ante fallimento della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente ed impossibilità per la procedura di sciogliersi dal preliminare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/05/2018

Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2018, n. 13687. Pres. Di Virgilio Rosa Maria, rel. Falabella Massimo.

Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore dal preliminare di vendita immobiliare - Trascrizione ante fallimento della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente e trascrizione anche della sentenza di accoglimento della domanda - Effetto ostativo allo scioglimento – Sussistenza.

Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente, se quest'ultimo abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e successivamente anche la sentenza di accoglimento della stessa, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., detta trascrizione prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20069

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: