Corte di Cassazione (2739/2018) – Valenza dell’adesione del creditore all’accordo di ristrutturazione con riferimento ad un’eventuale tacita rinuncia a parte del credito.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/02/2018

Cassazione civile, sez. VI, 05 Febbraio 2018, n. 2739. Pres. Andrea Scaldaferri, rel. Francesco Terrusi.

Accordo di ristrutturazione – Adesione del creditore – Rinuncia tacita a richiedere le penali – Insussistenza.

La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni. (Nella specie, una società aveva aderito ad un accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da una società poi fallita, che prevedeva l’alienazione del marchio da parte di quest’ultima; la S.C. ha escluso la configurabilità, in tale comportamento adesivo, di una rinuncia tacita alla penale correlata all’inadempimento dell’obbligazione, in precedenza assunta dalla fallita, di conferire detto marchio in una terza società che entrambe avevano pattuito di costituire). (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19510

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: