Corte di Cassazione (26175/2017) - Produzione nel giudizio di Cassazione del decreto di trasferimento di beni posti in vendita successivamente al rigetto dell’istanza di sospensione delle operazioni di vendita.

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Data di riferimento: 
03/11/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2017, n. 26175. Pres. Andrea Scaldaferri, rel. Francesco Terrusi.

Fallimento - Decreto di trasferimento di beni posti in vendita - Giudizio di Cassazione - Produzione – Ammissibilità.

In sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell’istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, atteso che tale produzione determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza del tribunale confermativa del provvedimento con cui il giudice delegato abbia negato la sospensione dell'attività liquidatoria. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20065

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: