Corte d'Appello di L'Aquila – Necessità che sia comunicata al debitore la nuova data dell’udienza fissata per la sua audizione nel caso che venga rinviata, d'ufficio, quella che gli era stata precedentemente notificata ex art. 15 L.F.

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Data di riferimento: 
11/09/2017

Corte d'Appello di L'Aquila , 11 settembre 2017 – Pres. Giuseppe Iannaccone, Rel. Luigi D'Orazio.

Fallimento – Audizione del debitore – Notifica della data fissata – Rinvio d'ufficio dell'udienza – Necessità di una ulteriore comunicazione - Art. 82 delle disp. att. c.p.c. - Iapplicabilità.

Rinvio dell'udienza fissata ex art. 15 L.F. - Mancata comunicazione al debitore – Conseguente sua mancata audizione – Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. - Revoca della sentenza -  Applicabilità dell'art.  354 c.p.c. - Esclusione -  Rinnovazione degli atti nulli - Regressione al primo giudice -  Mancata previsione.

Risulta inapplicabile in sede di istruttoria prefallimentare il disposto dell'art. 82 delle disp. att. c.p.c. relativo al rito ordinario, alla luce del quale, qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione, immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice, ragion per cui, laddove venga rinviata d'ufficio l'udienza camerale  fissata per la convocazione del debitore ai sensi dell'art. 15 L.F., senza che risulti annotato sul ruolo d'udienza alcun provvedimento di rinvio, deve obbligatoriamente essere comunicata al debitore, pena la revoca in sede di reclamo ex art. 18 L.F. dell'eventuale dichiarazione di fallimento, la data della nuova udienza fissata per la sua audizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La fondatezza del reclamo ex art. 18 L.F. proposto dal debitore (in particolare, in ragione della sua mancata audizione) impone la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento con conseguente cessazione della procedura, senza che siano previste (fuori dei casi in cui debba provvedersi, a motivo del mancato rispetto del disposto dell'art. 162 L.F., ad una nuova valutazione circa l'ammissibilità della procedura di concordato preventivo) o la rinnovazione degli atti nulli o la regressione al primo giudice, non potendosi applicare il disposto di cui all'art. 354 c.p.c. in quanto  i presupposti del fallimento devono necessariamente essere accertati con riferimento ai fatti ed alle circostanze soggettive esistenti all'epoca della relativa pronuncia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19498

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: