Tribunale di Napoli - Concordato con continuità, problematiche relative a: finanziamenti, formazione delle classi, soddisfazione parziale di crediti con prelazione, cancellazione di vincoli ed attestazione del professionista.
Tribunale di Napoli, VII Sez. Civ., 04 luglio 2017 – Pres. Gian Piero Scoppa, Rel. Eduardo Savarese, Giud. Nicola Graziano.
Concordato preventivo con continuità aziendale - Finanziamenti ad opera di terzi investitori – Prospettazione - Espletamento di una procedura competitiva – Necessità - Esclusione – Trasferimento di tutto o parte del patrimonio sociale - Fattispecie completamente differente.
Concordato preventivo con continuità aziendale - Articolazione dei creditori chirografari in classi - Medesima classe - Creditori assistiti e non da garanzie personali – Contestuale inserimento – Ammissibilità.
Concordato preventivo con continuità aziendale - Creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca - Non integrale soddisfazione – Ricavato in caso di liquidazione – Misura inferiore – Presupposto necessario – Modalità del confronto - Considerazione del valore di mercato commerciale – Esclusione - Valutazione in relazione allla specificità del caso – Criterio cui fare ricorso.
Concordato preventivo liquidatorio - Vendite, cessioni e trasferimenti dei beni – Ordine del giudice – Cancellazione di iscrizioni e trascrizioni – Previsione specifica – Possibile applicabilità generale - Concordato preventivo con continuità aziendale - Ammissibilità.
Concordato preventivo con continuità aziendale – Funzionalità della procedura prescelta - Attestazione del professionista – Riscontro della miglior soddisfazione di creditori – Contenuto – Confronto con lo scenario fallimentare – Preferibilità già acclarata – Confronto con la cessione dell’intero patrimonio – Verifica richiesta.
La manovra di rilancio dell'impresa che ha formulato un'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, attuata mediante finanziamenti ad opera di terzi investitori ex art. 182 quater L.F., potenzialmente modificativi con l'assenso dei soci degli assetti proprietari, di per sé ritenuta meritevole di specifica di tutela da parte del legislatore, non risulta sottoponibile, come viceversa risulta prescritto nel caso di trasferimento di tutto o parte del patrimonio sociale ex art. 163 bis L.F., all'espletamento di una procedura competitiva volta ad assicurare il massimo soddisfacimento dei creditori concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’articolazione dei creditori chirografari in classi, in quanto accomunati da un interesse economico omogeneo, è frutto di una scelta discrezionale del proponente, onde risulta ammissibile che in una medesima classe possano confluire creditori assistiti e non assistiti da garanzie personali, risultando la posizione dei primi non diversa, nel rapporto con il debitore insolvente o in crisi, da quella degli altri creditori, dal momento che muta solo sotto il profilo pratico, così come può avvenire per altri creditori per effetto di situazioni non classificabili e solo indirettamente incise dalla proposta. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Con riferimento alla possibile non integrale soddisfazione, in sede di proposta concordataria, dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, per “ricavato in caso di liquidazione”, espressione usata dal legislatore in sede di art. 160, secondo comma L.F., deve inevitabilmente intendersi quello ottenibile a seguito di una liquidazione fallimentare, giacché il concordato preventivo, sia che abbia finalità di risanamento in una prospettiva di continuità, sia, soprattutto, che abbia natura liquidatoria, è senza dubbio una procedura concorsuale tesa a sottrarre l’impresa al fallimento. In tale ottica, il "valore di mercato", indicato nella relazione giurata del professionista, cui si deve aver riguardo per poter definire il “ricavato in caso di liquidazione” (fallimentare) non è quello ‘oggettivo’ o ‘commerciale’ del bene, astrattamente considerato, bensì in linea di massima, quello, di per sé inferiore, concretamente determinato con riferimento all’impresa in liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) .
Si deve ritenere che la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 180 L.F., come introdotta dal D. L. 82/2015, concernente la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequesti conservativi e di ogni altro vincolo, pur essendo collocata all’interno del concordato liquidatorio con cessione dei beni, non sia limitata all’ambito di quella tipologia di concordato, ma possa essere disposta dal tribunale, in coerenza con la altrettanto generale disposizione contenuta nell’art. 108 L.F., in sede di omologa di un concordato di qualsiasi tipo e, quindi, nonostante la mancata alienazione dei beni ipotecati funzionali a svolgere l’attività d’impresa, anche in caso di concordato con continuità, onde, laddove gli effetti del concordato siano (anche) condizionati alla cancellazione di tali formalità, il tribunale potrà e dovrà, in ogni caso ordinare questa cancellazione non appena i commissari, nell’espletamento dei loro doveri di vigilanza, attesteranno l’avvenuto soddisfacimento dei creditori privilegiati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
Dal momento che già il legislatore ha mostrato di voler favorire con istituti specifici, sconosciuti alla procedura fallimentare, la continuità concordataria (stante che, in particolare, con l'introduzione l'art. 182 quinquies, quinto comma L.F. ha previsto che il debitore possa, in sede di presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, richiedere al tribunale di esser autorizzato a pagare i creditori anteriori che risultino essenziali alla continuità), si deve ritenere che sia quella la soluzione della crisi da preferirsi, rispetto all’alternativa di una continuità perseguita in sede fallimentare. [Per questo motivo, nel caso specifico, l'attestatore, consapevole di tale deducibile prorità, in sede di relazione ex art 186 bis, secondo comma, lettera b) L.F., ha giustamente ritenuto che, per certificare il miglior soddisfacimento dei creditori, il suo compito non fosse quello di confrontare la continuità aziendale con lo scenario fallimentare, bensì con la possibile cessione in blocco dell’intero patrimonio aziendale.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[Con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile; Sez. I, 10 febbraio 2011 n. 3274 https://www.unijuris.it/node/924]
Provvedimento segnalato dall'Avv. Massimiliano Ratti.
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Trib. di Napoli 4 luglio 2018.pdf | 1.07 MB |