Corte d'Appello di Milano – Effettività del diritto di difesa dell'imprenditore nonostante la sua mancata comparizione nel corso dei procedimenti di cui agli artt. 15 e 18. L.F. Non violazione di principi costituzionali.

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Data di riferimento: 
26/02/2018

Corte d'Appello di Milano, 26 febbraio 2016 – Giud.  Mery De Luca.

Reclamo avverso la sentenza  dichiarativa del fallimento - Natura di mezzo d'impugnazione   -  Udienza di trattazione -  Mancata comparizione del reclamante – Irrilevanza - Corte d'Appello – Decisione del merito – Non esenzione.

Procedimento prefallimentare - Art. 15, terzo comma, L.F. - Notifica  di ricorso e decreto di fissazione d'udienza – Costituzionalità della norma – Modalità contemplate – Completezza – Non necessità di ulteriori ricerche.

Debitore dichiarato fallito - Reclamo ex art. 18 L.F. - Natura devolutiva di quell'impugnazione -  Effettività del diritto di difesa – Ulteriore garanzia.

In coerenza con la natura di mezzo d'impugnazione del reclamo  avverso il decreto  dichiarativo del fallimento ex art. 18 L.F., per come ridisegnato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, si deve ritenere che la mancata comparizione della parte reclamante all'udienza di trattazione non esima la Corte, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, da una decisione di merito, essendo esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibità per disinteresse alla definizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Risulta manifestamente infondata  l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 15, terzo comma, L.F. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma fallimentare rappresenta un punto di equilibrio fra l’interesse alla rapidità della procedura e alla pronta tutela degli interessi, anche di natura pubblica, che essa sottende, e il diritto di difesa, come garantita dal duplice meccanismo di ricerca del fallendo ed, in particolare, dalla personale ricerca dell'imprenditore da parte dell'ufficiale giudiziario nel luogo che lo stesso ha indicato quale sede legale [nel caso specifico, in considerazione di detto rilievo, la Corte ha giudicato infondato l'assunto della reclamante secondo il quale il procedimento disciplinato dall'art. 15, comma 3, L.F. risultava costituzionalmente illegittimo perché esonerava il creditore istante dalle ulteriori ricerche previste, in via generale, dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'effettività del diritto di difesa dell'imprenditore fallendo, come garantita dalla disposizione dell'art. 15, terzo comma , L.F. concernente le modalità di notifica del ricorso  e del decreto di convocazione, risulta rafforzata dalla possibilità per lo stesso, dopo la notifica, da eseguirsi nelle forme ordinarie, della sentenza di fallimento, di introdurre, anche per la prima volta, in sede di reclamo ex art 18 L.F., stante la natura devolutiva di quell'impugnazione, tutte le sue difese; ciò in quanto non trovano applicazione in quella sede i limiti previsti, in tema d'appello, dagli artt. 342 e 345 c. p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19470

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