Corte di Cassazione (18489/2018) - Fallimento: presupposto dell'ammissione in prededuzione dei crediti per finanziamenti erogati dai soci nella precedente fase di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
12/07/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 luglio 2018 n. 18489 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Giuseppe Fichera.

Concordato preventivo - Finanziamenti dei soci – Prededucibilità del  credito nel successivo fallimento – Deroga alla postergazione -  Art. 182 quater, terzo comma, L.F. - Dettato modificato - Necessaria applicazione ratione temporis.

Si deve ritenere che la modifica  ad opera del D.l. 83/2012 del terzo comma dell'art. 182 quater L.F., che prevede ora che la prededuzione ex art. 111 L.F. sia riconoscibile, fino a concorrenza dell'80% delle somme ammesse al concorso, non solo, come in precedenza ai sensi del primo comma, nei confronti dei finanziamenti dei soci  fatti "in esecuzione" di un concordato preventivo omologato, ma anche di quelli erogati, ai sensi del secondo comma, "in funzione"  della presentazione di una domanda di ammissione a detta procedura (c.d. finanziamenti ponte), sia stata considerata dal legislatore necessaria sull'evidente presupposto che solo un dettato normativo "speciale" avrebbe potuto autorizzare una deroga alla regola codicistica di cui all'art. 2467 c.c. relativa alla postergazione dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci [la Corte ha, pertanto, confermato che, nel caso specifico, non poteva essere riconosciuta la prededuzione al socio, creditore della fallita, in quanto il finanziamento dallo stesso erogato a quella società al fine di consentirle di versare il fondo spese necessario alla proposizione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, era stato fatto nella vigenza della precedente versione dell'art. 182 quater, terzo comma,L.F. che, in ragione del richiamo al solo primo comma, richiedeva, per potersi riconoscere di quel beneficio, che il finanziamento fosse stato fatto nella fase di esecuzione del concordato, ossia solo dopo che la prededuzione fosse stata disposta espressamente nel provvedimento del tribunale che aveva provveduto sull'ammissione a quella  procedura]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2018489.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: