Tribunale di Milano – Inammissibilità dell’azione revocatoria proposta dopo il deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo della percipiente.

Tribunale di Milano, 31 luglio 2018, dott.ssa Caterina Macchi
Concordato preventivo – Ricorso per l’ammissione – Azione revocatoria – Inammissibilità.
E’ inammissibile l’azione revocatoria proposta dopo la pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo della convenuta, atteso che l’azione revocatoria determina un effetto modificativo del patrimonio del destinatario in virtù della pronuncia costitutiva di inefficacia dell’atto, pertanto quando è proposta dopo la pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo appare collidere con il principio di cristallizzazione del patrimonio stabilito dall’art. 169 l.f. Non può ritenersi neppure che la posteriorità dell’esercizio dell’azione all’iscrizione del ricorso introduttivo della procedura porrebbe il creditore nel novero di quelli non obbligati dal concordato, poiché gli atti o i pagamenti per i quali si richiede una pronuncia costitutiva di inefficacia sono anteriori al ricorso ex art. 161 l.f. e i diritti restitutori dei pagamenti revocati non derivano da obbligazioni contratte dopo l’iscrizione della domanda al registro delle imprese. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall’avv. Massimiliano Ratti
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