Corte di Cassazione (5906/2018) - Concordato con transazione fiscale: possibile pagamento integrale, senza ricorso a finanza esterna, del credito per IVA nonostante la falcidia di quelli muniti di privilegio di grado anteriore.

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Data di riferimento: 
02/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 marzo 2018 n. 5906 – Pres. Antonio Didone, Rel Giuseppe Fichera.

Concordato preventivo con transazione fiscale – Art. 182 ter  L.F. -  Testo anteriore all novella 2016 - Pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute non versate – Previsione -  Falcidia  dei crediti  muniti di privilegio di grado anteriore - Ammissibilità.

Concordato preventivo con transazione fiscale – Credito perIVA e ritenute non versate – Pagamento integrale  - Falcidia dei crediti anteriori -  Necessario ricorso a finanza esterna – Esclusione.

Nel concordato preventivo con transazione fiscale ai sensi della L. Fall., art. 182 ter, nel testo vigente prima della novella introdotta dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 81, il proponente, fermo restando l'obbligo del pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute non versate, ricorrendo i presupposti della L. Fall., art. 160, comma 2, può inserire i restanti crediti in classi diverse, applicando una falcidia anche a quelli muniti di privilegio di grado anteriore rispetto ai suddetti tributi (Principio di diritto) [nello specifico, la proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, che la Corte ha giudicato ammissibile, prevedeva in ossequio all'art. 182 ter L.F., applicabile ratione temporis, il pagamento integrale del credito da ritenute fiscali non versate (munite del privilegio generale al 18^ grado ex art. 2778 c.c.), mentre risultavano falcidiati taluni crediti di rango privilegiato mobiliare generale di grado anteriore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non si può ragionevolmente affermare che la falcidia dei creditori privilegiati di grado anteriore, possa essere ammessa nel concordato preventivo accompagnato da transazione fiscale, nella vigenza dell'art.182 ter L.F. anteriore alla novella del 2016, solo attraverso l'intervento di finanza esterna al proponente, che assicuri l'integrale pagamento del credito IVA e di quello per ritenute non versate, per la decisiva considerazione che l'apporto economico del terzo, se consente di derogare in melius rispetto alla disciplina fissata dalla legge, accrescendo cioè la percentuale di soddisfacimento complessivo del ceto creditorio, pure arrecando un vulnus all'ordine legittimo delle cause di prelazione, non può essere imposto come soluzione sempre necessitata per rispettare il dettato normativo e rendere, in definitiva, ammissibile la proposta concordataria, come se si trattasse di uno dei presupposti previsti dagli artt. 160, primo e secondo comma, e 161 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19392

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: