Tribunale di Udine - sentenza dd. 09.07.2009 - dott. Alessandra Bottan Griselli - presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni - giudice, dott. Mimma Grisafi - giudice rel.
Le norme che disciplinano la procedura fallimentare non possono essere applicate alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis"), se non espressamente richiamate. Il fallimento e l'amministrazione straordinaria "Prodi bis" sono infatti procedure concorsuali connotate da finalità ed esigenze proprie, hanno una diversa disciplina speciale, sicchè - al di fuori dei richiami espressi (ed eventualmente di lacune normative) - nulla giustifica un'applicazione analogica della normativa dell'una all'altra procedura. Va pertanto ritenuta l'inapplicabilità alla procedura di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis") dell'art. 9 l.f. il quale, pur ponendo al primo comma la regola generale (comune alla "Prodi bis") della competenza per territorio del Tribunale ove si trova la sede "principale" della società insolvente, in via di eccezione, dispone che i trasferimenti avvenuti nell'anno anteriore sono irrilevanti ai fini della competenza territoriale, in quanto ritenuti, con presunzione legale, fittizi.