Tribunale di Terni – Concordato preventivo con continuità aziendale: ordine del giudice, a cessione dell'azienda avvenuta , di cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili che la compongono.

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Data di riferimento: 
23/03/2017

Tribunale di Terni, Uff. Fall., 23 marzo 2017 – Giud. Del. Alessandro Nastri.

Sebbene un espresso richiamo all'art. 108 L.F. sia contenuto esclusivamente nell'art. 182, quinto comma, L.F. con riferimento al concordato preventivo con cessione dei beni e non anche nell'art. 186 bis L.F. relativo al concordato con continuità aziendale, si deve ritenere che, in particolare, la disposizione di cui al secondo comma debba applicarsi in via analogica anche in caso di cessione dell'azienda in esercizio (e, dunque, in continuità aziendale), trattandosi pur sempre di vendita coattiva realizzata nell'ambito di una procedura concorsuale, onde, anche in tal caso, il giudice, conclusa da parte della società debitrice, in attuazione del piano concordatario, la vendita dell'azienda e degli immobili che ne fanno parte, è legittimato ad ordinarne la cancellazione delle ipoteche volontarie iscritte su quei beni, essendo il ricavato destinato prioritariamente alla soddisfazione dei creditori a favore dei quali sono iscritti quei vincoli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista Tribunale di Bolzano, Uff. Fall., 17 maggio 2016https://www.unijuris.it/node/2905e10 marzo 2015 https://www.unijuris.it/node/2687]

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19564.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: