Corte di Cassazione (1898/2018) - Opposizione allo stato passivo: termine di costituzione e modalità previste come necessarie, a pena di improcedibilità, ante D. Lgs. n. 5/2006.

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Data di riferimento: 
25/01/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 gennaio 2018 n. 1898 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Guido Mercolino.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Disciplina precedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Costituzione dell'opponente - Termine – Modalità richieste a pena di improcedibilitàDeposito necessario Ricorso notificato, procura e documenti giustificativi del credito.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, soggetto alla disciplina precedente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, l'opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato e le modalità della sua costituzione, ricavabili dalla disposizione generale dell'art. 165 c.p.c. in mancanza di una norma espressa, consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte nel quale deve esserci il ricorso notificato, la procura, nonché i documenti giustificativi del credito offerti in comunicazione. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19545

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