Corte di Cassazione (2491/2017) - Fallimento: elementi essenziali per potersi ritenere valida la riassunzione da parte del curatore del giudizio di reclamo sospeso a seguito di eventi sismici.

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Data di riferimento: 
31/01/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 gennaio 2017 n. 2491 – Pres.Aniello Nappi, Rel. Guido Mercolino.

Dichiarazione di fallimento – Giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. - Eventi sismici – Corte d'Appello - Sospensione del giudizio - Mancata precedente costituzione del curatore- Termine per la riassunzione - Data anteriore alla scadenza – Curatore – Deposito della comparsa di costituzione -  Esplicito riferimento all'impugnazione – Precisazione delle conclusioni nel merito – Volontà implicita di ottenere una decisione – Validità dell'atto di riassunzione – Mancata richiesta di fissazione d'udienza – Irrilevanza.

Costituiscono elementi essenziali dell'atto di riassunzione esclusivamente quelli che permettono, tramite l'esplicito riferimento alla precedente fase processuale, d'individuare la causa riassunta e che contengono la manifestazione della volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento della nuova fase a quella precedente in un unico procedimento, sicchè la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. non ne determina la nullità, non essendo la stessa comminata da alcuna disposizione di legge, a meno che, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., non impedisca il raggiungimento dello scopo dell'atto di costituzione, consistente nella prosecuzione del giudizio [nello specifico, alla stregua di tale principio, tenuto conto dell'avvenuto deposito da parte del curatore, in data anteriore alla scadenza del termine per la riassunzione del giudizio che la società fallita aveva proposto dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 18 L.F., ma che era stato poi sospeso a seguito degli eventi sismici che si erano verificati, della comparsa di costituzione in precedenza non presentata non essendosi lo stesso curatore, prima della sospensione, costituito, la Suprema Corte ha ritenuto che la mancanza in quell'atto  di una esplicita richiesta di fissazione di un'udienza di discussione non costituisse motivo sufficiente per escluderne l'idoneità ad impedire l'estinzione del giudizio, in quanto in quell'atto il curatore aveva fatto esplicito riferimento all'impugnazione pendente dinanzi alla corte d'appello e aveva regolarmente precisato le conclusioni di merito, da cui emergeva la sua volontà  di ottenere una decisione in ordine alle censure proposte dalla reclamante avverso la dichiarazione di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19597

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: