Corte di Cassazione (18729/2018) - Fallimento: revocatoria delle cessioni di credito pro solvendo. Precedente concordato preventivo: inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda e prima dell'apertura.

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Data di riferimento: 
13/07/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2018 n. 18729 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Ceniccola.

Fallimento - Imprenditore fallito – Cessioni di crediti pro solvendo – Periodo sospetto - Condizioni di revocabilità  -  Scopo di pagamento o di garanzia - Accertamento necessario.

Concordato preventivo – Debitore –  Deposito della domanda – Pagamenti eseguiti subito dopo – Anteriorità rispetto al decreto di ammissione - Successivo fallimento - Inefficacia ex art. 167 L.F. - Sussistenza – Revocabilità degli stessi - Esclusione.

Ai fini dell'assoggettabilità a revocatoria, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 L.F., delle cessioni "pro solvendo" di crediti, effettuate dal fallito in periodo sospetto, occorre accertare in concreto, trattandosi di negozio a causa variabile, se, alla luce del contesto oggettivo o soggettivo in cui sono state stipulate, siano state finalizzate all'estinzione o alla riduzione di una pregressa esposizione debitoria o, invece, a mero scopo di garanzia, risultando diverse nei due casi le condizioni per l'assoggettabilità a revocatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

La circostanza che, con riferimento agli effetti dell'ammissione al concordato preventivo, l'art. 167, primo comma, L.F. usi l'espressione "durante la procedura" e l'art. 168, primo comma, più incisivamente, faccia riferimento alla "data della presentazione della domanda" non può considerarsi  decisiva al fine di escludere che gli effetti del decreto di apertura di quella procedura retroagiscano alla data di presentazione della domanda; ragion per cui deve ritenersi che la sanzione di inefficacia, prevista dal secondo comma dell'art. 167, riguardi anche i pagamenti compiuti prima del decreto di ammissione, in considerazione dell'esigenza di evitare che, nel tempo intercorrente tra la data della domanda e la pronuncia di quel decreto si verifichino diminuzioni dell'attivo e deroghe alla "par condicio" che rischierebbero di modificare le condizioni di ammissione esposte dal piano sottoposto all'esame del Tribunale. Ne consegue, pertanto, che, in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore in quel lasso di tempo devono considerarsi inefficaci ai sensi dell'art. 167 L.F. e non risultano, pertanto, soggetti a revocatoria fallimentare pur se rientranti nel c.d. periodo sospetto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20325.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: