Corte di Cassazione (16161/2018) - Accordi di ristrutturazione: istanza dell'imprenditore ex art. 182 bis, sesto comma, L.F. - Natura cautelare della decisione del tribunale ed inammissibilità del ricorso in Cassazione.

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Data di riferimento: 
19/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2018 n. 16161 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Procedimento di natura cautelare – Decisione dei giudici del merito – Decreto od ordinanza -  Ricorso straordinario in Cassazione - Inammissibilità -  Provvedimenti giurisdizionali –  Definitività e decisorietà – Presupposti necessari.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Fase di svolgimento delle trattative – Imprenditore -  Azioni cautelari ed esecutive – Istanza di inibitoria – Tribunale – Pronuncia – Documentazione allegata -  Verifica della completezza - Presupposti richiesti per l'omologazione – Probabile sussitenza – Ulteriore accertamento necessario.

Quello esperibile dal proponente in vista della conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, come previsto dall'art. 182 bis, sesto e settimo comma, L.F., è un sub-procedimento di natura cautelare in quanto finalizzato ad ottenere la sospensione di eventuali possibili azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori anteriori; ragion per cui il decreto del tribunale che accolga o respinga la richiesta dell'imprenditore di misure prottettive, risulta bensì reclamabile innanzi alla corte d'appello, ma la decisione assunta in tale sede, rivestendo essa pure quella natura, non risulta a sua volta poi eventualmente  impugnabile  in Cassazione, essendo il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o decreto, proponibile solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, e siano, in quanto tali, in grado di incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato [nello specifico, la Suprema Corte, pur considerando per tale motivo inammissibile il ricorso proposto innanzi a sè, ha ritenuto di esprimersi ugualmente in merito alla controversa estensione, in sede di decisione circa l'accoglibilità della domanda proposta dal debitore ex art. 182 bis, sesto comma, L.F., dei poteri di verifica del tribunale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il decreto del tribunale ex art. 182 bis, settimo comma, L.F. che, con riferimento ad un istanza dell'imprenditore volta, ai sensi del sesto comma,  ad ottenere una pronuncia che inibisca, ancor prima che l'accordo di ristrutturazione dei debiti  di cui al primo comma risulti perfezionato, l'inizio o la prosecuzione da parte dei creditori anteriori di azioni cautelari ed esecutive, non può limitarsi ad un mero controllo formale in ordine alla documentazione richiesta ai fini della sua proponobilità, ma presuppone anche lo svolgimento di una verifica seppur sommaria, in quanto tale non accompagnata da supplementi istruttori, a carattere sostanziale sia dei presupposti per pervenire a tale accordo con le maggioranze richieste, sia delle condizioni atte ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cASS.%20cIV.%2016161.2018_2.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: