Consiglio di Stato (3225/2018) – Concordato con continuità: durata dell' obbligo per la proponente, di presentazione della documentazione di cui all'art. 186 bis, comma 5, L.F. per poter partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

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Data di riferimento: 
29/05/2018

Consiglio di Stato, Sez. V civ., 29 maggio 2018 n. 3225 – Pres. Francesco Caringella, Rel. Angela Rotondano.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Deposito del ricorso - Procedure di affidamento di commesse pubbliche – Possibile partecipazione - Relazione del professionista e dichiarazione di avvalimento – Presentazione necessaria –  Durata dell'obbligo - Fasi anteriori all'omologazione –  Successivo non assoggettamento a limitazioni - Chiusura della procedura.

Divieto della  partecipazione a gare pubbliche  -  Concordato preventivo – Situazioni contemplate -  Impresa che si trova in tale stato  - Impresa con procedura in corso -  Rispettivi  inizio e termine  - Omologazione – Chiusura della procedura – Fine delle limitazioni.

In ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, non opera il divieto, stabilito dall' art. 38, lettera a) del D. Lgs. 163/2006, per i debitori che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta  e di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, di partecipare a procedure volte all'affidamento di commesse pubbliche e di stipulare i relativi contratti, a condizione però che, in quella particolare ipotesi, il debitore adempia agli obblighi documentali contemplati dall'art. 186 bis, quinto comma, L.F. Tale condizione si deve ritenere non operi, però, nel caso sia intervenuto il decreto di omologazione di quel concordato, stante che le procedure di concordato preventivo, a qualsiasi tipo appartengano,  si considerano chiuse, ai sensi dell'art. 181 L.F., a seguito di quella pronuncia, onde da tale momento viene meno, nel caso specifico,  l'obbligo, per poter essere ammessi a gare pubbliche, di presentare la relazione del professionista e la dichiarazione di avvalimento di cui alla su richiamata normativa fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini di quanto disposto dall’art. 38, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, relativamente al divieto della  partecipazione a gare pubbliche, la situazione  dell’impresa “nei cui riguardi sia in corso un procedimento ” di concordato preventivo può essere individuata nell’ambito temporale che va dal deposito del ricorso, anche eventualmente dalla c.d. fase in bianco conseguente al deposito di quello ex art. 161, sesto comma, L.F., fino al momento del decreto di ammissione ex art. 163 L.F., ed, invece, lo “stato” di concordato preventivo è definito dall’ambito temporale che va dal decreto di ammissione a tale procedura emesso ai sensi dell’art. 163 L.F. fino al momento dell’omologazione, più precisamente, fino alla definitività del decreto di omologa, che, appunto, chiude la procedura ai sensi dell’art. 181 L.F.; ciò in quanto, dopo quel provvedimento giurisdizionale la società concordataria si considera non più in crisi e tornata "in bonis", ragion per cui  può riprendere  la propria piena capacità operativa, senza dover sottostare più ad alcuna limitazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Consiglio%20Stato%2003225.2018%20prima%20parte_2.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Consiglio%20Stato%2003225.2018%20seconda%20parte_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: