Tribunale di Pordenone - Istanza di fallimento - Dichiarazione di desistenza e condanna alle spese.

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Data di riferimento: 
16/09/2009

Tribunale di Pordenone – 16 settembre 2009 - Dr. Enrico Manzon – presidente - Dr. Maria Paola Costa giudice - Dr. Francesco Petrucco Toffolo – giudice relatore.

La dichiarazione di desistenza deve essere qualificata quale rinunzia agli atti del giudizio c.d. prefallimentare, con le conseguenze di cui all’art 306 c.p.c., contenente disposizioni dettate in tema di processo di cognizione, ma richiamate dall’art. 629 c.p.c., in quanto compatibili, anche per il processo di esecuzione, ed applicabili quantomeno in via analogica alla materia de qua; quindi, secondo quanto previsto dall’ultimo comma della disposizione citata, ill rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salva l’ipotesi di diverso accordo tra loro, in assenza del quale, dichiarata l’estinzione del giudizio, deve pronunciarsi condanna del rinunciante alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente costituitosi. (fg)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: