Corte di Cassazione (18137/2018) Liquidazione coatta amministrativa e criteri di valutazione delle poste attive per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

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Data di riferimento: 
10/07/2018

Cassazione civile, sez. I, 10 Luglio 2018, n. 18137. Pres. Antonio Didone, rel. Aldo Ceniccola.

Liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione dello stato di insolvenza – Criteri di valutazione delle poste attive.

Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi, sicché non possono assumere rilievo le attribuzioni patrimoniali in favore della società condizionate all'ammissione di questa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, essendo tali attribuzioni non ancora efficaci al momento della valutazione dell'insolvenza, né potendo questa, quale presupposto fattuale di carattere storico (oltre che giuridico) dell'apertura della procedura, essere valutata come esistente al fine di determinare l'efficacia dell'attribuzione e, nel contempo, non più esistente a causa del meccanismo della retroattività della condizione, che è mera "fictio" inidonea a cancellare quel presupposto fattuale. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20498.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: