Tribunale di Parma – Accordo di ristrutturazione dei debiti: istanza di oscuramento di parte dei documenti allegati.
Tribunale di Parma, 30 aprile 2018 – Pres. Est. Pietro Rogato – Giud. Antonella Ioffredi e Enrico Varnizzi.
Accordo di ristrutturazione dei debiti – Documenti allegati – Debitore - Istanza di parziale oscuramento - Omologazione – Decorso del termine per proporre reclamo - Accoglibilità della richiesta – Attivitàdi liquidazione dei beni – Ipotetici valori di realizzo – Indicazione nel piano – Interesse alla non divulgazione indiscriminata.
Una volta intervenuta, in assenza di opposizioni, l'omologazione ex art. 182 bis, quarto comma, L.F. di un accordo di ristrutturazione dei debiti e decorso il termine, previsto dal quinto comma, di trenta giorni senza che siano stati interposti, ex art. 183 L.F., reclami, il tribunale può, come da precedente richiesta del debitore, disporre, per evitare che l'indiscriminato libero accesso da parte di chiunque ai documenti allegati all'accordo, come pubblicati, ai sensi del secondo comma del 182 bis, nel registro delle imprese, possa condizionare negativamente le trattative con i potenziali acquirenti dei beni immobili dei quali nel piano erano stati indicati gli ipotetici valori di realizzo in scenari di pronta dismissione, l'oscuramento di una parte o di parti di essi; ciò in quanto in quel momento risultano venute meno le esigenze del protrarsi della pubblicità camerale che precedentemente avevano comportato la non accoglibilità di tale richiesta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)