Corte di Cassazione (13295/2018) - Calcolo delle maggioranze nel concordato preventivo e criteri di computazione dei crediti contestati.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 25/09/2018 - 10:31
Versione stampabile
Data di riferimento:
28/05/2018
Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2018, n. 13295. Pres. Maurizio Didone, rel. Paola Vella.
Calcolo delle maggioranze nel concordato preventivo – Crediti contestati dal debitore – Provvedimento di ammissione provvisoria – Necessità – Computabilità.
In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli articoli 175, comma 4 e 176, comma 1, legge fall., discende che i crediti oggetto di specifica contestazione da parte del debitore possono essere computati, ai fini del calcolo della maggioranze, solo se il giudice delegato, che è tenuto a provvedere per dirimere il contrasto, abbia adottato la decisione di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei titolari dei crediti. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: