Corte di Cassazione (22505/2017) – Liquidazione coatta amministrativa: quantificazione dell'imposta di registro cui assoggettare una sentenza pronunciata a seguito di opposizione allo stato passivo.

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Data di riferimento: 
27/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 27 settembre 2017 n. 22502 – Pres. Domenico Chindemi, Rel. Oronzo De Masi.

Liquidazione coatta amministrativa - Stato passivo – Credito escluso - Giudizio di opposizione - Sentenza di ammissione – Giudizio contenzioso - Pronuncia conseguente - Imposta di registro – Imposta proporzionale dell' 1% - Necessario assoggettamento – Tariffa agevolata – Inapplicabilità.

In tema di imposta di registro, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di una liquidazione coatta amministrativa un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata all'imposta proporzionale dell'uno per cento, prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, di cui all'allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di una pronuncia adottata all'esito ad un giudizio contenzioso, che ha l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso dei creditori, con possibile soddisfazione in sede di riparto dell'attivo, senza che assuma rilievo l'individuazione della natura del credito, dato che la tariffa agevolata, prevista nella nota II in calce al sopra menzionato art. 8, si applica nei soli casi di cui alla lett. b) del medesimo art. 8 (in virtù del principio di alternatività con l'IVA, ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986) ed è norma di stretta interpretazione. (Massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20156

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: