Tribunale di La Spezia – Problematiche relative agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento: falcidiabilità dell'IVA, moratoria per la soddisfazione dei creditori con prelazione e debiti da considerarsi estranei alla procedura.

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Data di riferimento: 
10/09/2018

 

Tribunale di La Spezia, 10 settembre 2018 – Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli.

Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi – Possibile falcidia dell'IVA - Neutralità fiscale – Principio  dell' UE - Effetto vincolante -  Art. 7, primo comma, terzo periodo, della L.3/2012  - Necessaria disapplicazione.

Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi – Art. 8, quarto comma, della L. 3/2012 -  Continuità dell'attività di impresa –  Creditori con prelazione – Pagamento -  Moratoria fino ad un anno dall'omologazione – Previsione -  Interpretazione della disposizione – Condizione di ammissibilità della proposta – Ipotesi da escludersi - Limite al voto nell'interesse del debitore – Introduzione -   Finalità della norma.

Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi – Creditore particolare  -  Misura e tempistica del pagamento – Conformità a quanto previsto dall'origine - Estraneità alla procedura.

La disciplina dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, primo comma, terzo periodo, della L.3/2012, nella parte in cui prevede il divieto di falcidia dell'IVA, si deve ritenere che si ponga in contrasto con il principio di neutralità fiscale previsto in modo vincolante dall'U.E., principio che impone al legislatore nazionale di non introdurre in quella materia significative differenze tra i contribuenti. Tale disciplina deve, pertanto, essere disapplicata in quanto, altrimenti, emergerebbero, con riferimento a quell'imposta, sostanziali differenze tra imprenditori, dato che, in sede concordataria,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 160, secondo comma, e 182  ter,  novellato, L.F., risulta viceversa  possibile prevedere un pagamento in misura ridotta di detta imposta, stante la possibilità per lo Stato creditore, non integralmente soddisfatto, di tutelarsi, votando in senso contrario all'approvazione del concordato e proponendo  opposizione alla sua omologazione, o reclamo ex art. 183 L.F. ad omologazione avvenuta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il disposto dell'art. 8, quarto comma, della L. 3/2012, che prevede che la proposta di accordo con continuità dell'attività di impresa possa prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per la soddisfazione dei creditori con prelazione, deve essere interpretato, per  analogia con quanto previsto dalla giurisprudenza nel caso del concordato con continuità, nel senso che non introduce un requisito di ammissibilità della proposta, bensì solo un limite al voto nell'interesse del debitore,    ragion per cui i titolari di diritto di prelazione soddisfatti entro l'anno dall'omologazione si dovranno cosiderare non  ammessi al voto e neppure saranno conteggiati ai fini della formazione della maggioranza ex art. 11, secondo comma, della legge 3/2012. Si dovranno, viceversa, ritenere ammessi al voto i creditori prelazionari in ipotesi di soddisfazione parziale o di soddisfazione integrale oltre l'anno dall'omologa della proposta, come pure saranno ammessi al voto, stante l'inciso "salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione", anche i creditori, titolari di diritto di pegno, ipoteca o privilegio speciale, soddisfatti integralmente entro l'anno dall'omologa (non anche però, quelli titolari di privilegio generale). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Si deve considerare  estraneo alla procedura di accordo di composizione della crisi il pagamento del creditore nell’importo e secondo le modalità temporali e fattuali previste all’atto del sorgere del credito, ossia il creditore che non subisce alcuna riduzione qualitativa e quantitativa circa la soddisfazione del proprio credito. Ciò in quanto, in caso contrario, sul piano negoziale non si avrebbe alcuna forma di nuovo accordo circa la soddisfazione del credito (invece caratteristico della procedura) e, sul piano procedurale. l’eventuale partecipazione di tale creditore al voto condizionerebbe negativamente la genuinità del consenso favorevole espresso dalla maggioranza dei creditori, trattandosi di creditore che necessariamente esprimerebbe voto favorevole. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20539.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: