Corte di Appello di Salerno- Intermediazione-Operazione inadeguata e prova dell’andamento dell’investimento alternativo.

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Data di riferimento: 
29/09/2009

Corte d'Appello di Salerno, 29 settembre 2009 - Pres. Bartoli - Est. De Stefano.

Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata - Doveri informativi dell'intermediario - Requisiti - Risarcimento del danno.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Violazione - Risarcimento del danno - Disinvestimento - Onere della prova del diverso andamento del nuovo investimento - Necessità.

Non può dirsi legittima - e dà luogo al risarcimento del danno - un'operazione "non adeguata" compiuta in apparente esecuzione del contratto quadro stipulato tra una finanziaria ed un privato, in mancanza di prova, anche se dovuta al mancato rideposito in appello del fascicolo di primo grado di: i) un ordine scritto dinanzi ad un'operazione non adeguata; ii) della menzione, nell'ordine scritto, dell'avviso al cliente investitore della non adeguatezza, la quale menzione oltretutto non si risolve in una mera dicitura priva di concreta specificazione del significato dell'avvertimento; iii) della successiva conferma dell'ordine, firmata dal cliente stesso, nonostante l'avvertimento medesimo. (fds)

Per la prova del danno riportato in acquisto di quote di fondi azionari operato con disinvestimento da altri fondi deve comunque darsi la dimostrazione del diverso andamento di questi ultimi. (fds)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]