Corte di Cassazione (21695/2018) - Fallimento e presupposto della facoltà per il creditore di scogliersi dai rapporti pendenti.

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Data di riferimento: 
06/09/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI – Sottos. 1, 06 settembre 2018 n. 21695 – Pres. Rel.Andrea Scaldaferri.

Fallimento -   Contratto non compiutamente eseguito – Curatore – Facoltà di scioglimento – Presupposto.

La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non compiutamente eseguito, prevista dall'art. 72 L.F., presuppone che il contratto medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.civ_.21695.2018.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: