Tribunale di Torre Annunziata – Fallimento: contenuto dell'autorizzazione al curatore a stare in giudizio. Trasferimento in trust di quote societarie: competenza del foro fallimentare alla dichiarazione di inefficacia e presupposti per pervenirvi.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/07/2018

Tribunale di Torre Annunziata, Sez. III civ., 19 luglio 2018 – Pres. Rel. Emanuela Musi, Giud. Annamaria Diana e Raffaella Cappiello.

Fallimento – Poteri del G.D. -  Procedimenti giudiziari – Avvio e partecipazione - Autorizzazione al curatore – Contenuto.

Fallimento -  Traferimento in trust di quote societarie - Azione revocatoria ordinaria – Dichiarazione di inefficacia -  Fine della ricostruzione del patrimonio - Foro fallimentare – Competenza.

Fallimento - Azione revocatoria ordinaria – Esperimento - Requisiti previsti -  Fumus boni iuris e eventus damni – Presupposti di sussistenza.

L'autorizzazione da parte del giudice delegato al curatore a stare in giudizio ai sensi dell'art. 25 n.6) L. F. si deve ritenere che non debba necessariamente contenere la specifica menzione di tutte le possibili pretese ed istanze che risutino strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo cui il particolare giudizio si riferisce (ad esempio la scelta di proporre un'azione cautelare in vista della proposizione della causa di merito), ma debba unicamente testimoniare l'avvenuto controllo della legittimità della decisione di agire o resistere in giudizio, di spettanza del curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ricade nella competenza del l'azione revocatoria ordinaria esperita ai sensi dell'art. 66 L.F. dal curatore, volta, al fine della ricostruzione del patrimonio della società fallita, alla dichiarazione di inefficacia del traferimento in trust di quote societarie, dovendosi ritenere che esuli dalla competenza speciale delle sezioni specializzate in materia d'impresa, prevista dall'art. 3 del D.Lgs.  n. 168/2003, come modificato dall'art. 2, primo comma, lettera d) del D.L. n.1/2012, in quanto queste risultano competenti solo a riguardo delle controversie che comportano una modifica strutturale e radicale del rapporto societario e che, laddove traggano origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, incidano direttamente sul contratto sociale e sul funzionamento del sodalizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al fine di ritenersi sussistente il requisito del fumus boni iuris, che legittima l'esperimento  da parte di un creditore dell'azione revocatoria a fronte di atti di disposizione pregiudizievoli posti in essere dal suo debitore,si devono considerare idonei a determinare l'insorgere nello stesso della qualità di creditore anche i crediti che sostiene di vantare che risultino litigiosi ed eventuali, onde, laddove il debitore risulti fallito, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore, risulta irrilevante la circostanza che tali crediti siano stati ammessi al passivo con riserva; ciò in quanto l'azione revocatoria non va limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma deve essere estesa a ricomprendere anche le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditorie. Quanto al requisito dell'eventus damni, esso va ravvisato non solo quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà o dispendio nell'esecuzione coattiva del credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20428.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: