Corte di Cassazione (28829/2017) - Fallimento: revocabilità dell'attribuzione patrimoniale effettuata a titolo gratuito da un coniuge, poi fallito, a favore dell'altro in sede di separazione consensuale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/11/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 novembre 2017 n. 28829 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giacinto Bisogni. 

Fallimento – Separazione consensuale tra coniugi - Attribuzione patrimoniale a titolo gratuito – Successivo ravvicinato fallimento di uno dei coniugi – Revocabilità.

L'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli.  Pertanto, laddove non abbia tale scopo, si deve considerare ai sensi dell'art. 64 L.F. priva di effetto rispetto ai creditori, se compiuta nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento del loro genitore, la donazione  della casa coniugale effettuata da questi a favore dei figli in adempimento degli obblighi assunti nella separazione consensuale con la loro madre, stante che si devono considerare atti a titolo gratuito non solo quelli posti in essere per spirito di liberalità ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19491

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: