Trib. di Forlì- Intermediazione finanziaria-Doveri informativi sulla specifica operazione e risoluzione del contratto.

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Data di riferimento: 
21/03/2009

Tribunale di Forlì, 21 marzo 2009 - Est. Pazzi.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe E. Lozupone

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi relativi alla specifica operazione - Onere della prova - Violazione - Risoluzione del contratto - Conseguenze.

L'intermediario ha l'onere di provare di aver fornito all'investitore ogni informazione necessaria in merito alla natura del titolo acquistato, al rating riconosciuto dalle agenzie internazionali ed al rischio ad esso connesso, in modo che il cliente possa giungere alle proprie determinazioni in modo consapevole; l'inadempimento a tale dovere informativo costituisce grave inadempimento all'obbligo contrattuale previsto dall'art. 21, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 58/1998 ed è causa di risoluzione del contratto quadro, alla quale consegue la restituzione della somma versata per l'acquisto dei titoli, detratto il valore delle cedole incassate, e di restituzione all'intermediario dei titoli medesimi. (fb)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]