Corte di Cassazione (21647/2018) – Determinazione dell’attivo patrimoniale al fine della dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
05/09/2018

Cassazione civile, sez. VI, 05 Settembre 2018, n. 21647. Pres. Andrea Scaldaferri, rel. Massimo Falabella.

Istruttoria prefallimentare – Determinazione dell’attivo patrimoniale.-

In tema di requisiti di fallibilità, la consistenza dell'attivo patrimoniale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda di fallimento, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'assunto della società ricorrente secondo cui non doveva tenersi conto dell'unico cespite immobiliare acquistato diversi anni prima rispetto ai tre esercizi di riferimento dei bilanci prodotti). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20626.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: