Corte di Cassazione (24789/2018) - Non risulta affetta da nullità la dichiarazione di fallimento laddove un giudice onorario abbia fatto parte del collegio.

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Data di riferimento: 
09/10/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI, sottosez. 1, 09 ottobre 2018 n. 24789 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Dichiarazione di fallimento – Giudice onorario facente parte del collegio – Nullità della pronuncia – Esclusione.

Le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, in particolare quella del 27 luglio 2011, art. 61.2, che vieta l'utilizzo dei giudici onorari nella materia fallimentare,  non possono, in quanto fonti normative di secondo grado, introdurre ipotesi di nullità non previste dalla legge [nello specifico, la Corte ha pertanto ritenuto irrilevante che un giudice onorario abbia fatto parte del Collegio che aveva emesso la sentenza dichiarativa di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20civ.24789.2018_0.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: