Tribunale di Rimini - Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, presupposti per l’omologabilità del piano del consumatore. Giudizio di meritevolezza ed altro.

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Data di riferimento: 
19/04/2018

Tribunale di Rimini, 19 Aprile 2018. Est. Francesca Miconi.

Composizione della crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Giudizio di meritevolezza ex art. 12 bis L.3/20123 – Valutazioni.

Composizione della crisi da sovraindebitamento – Natura concorsuale delle procedure di composizione della crisi – Sussistenza – Trattamento dei crediti privilegiati – Condizioni

Nell’ipotesi in cui colui che ricorre ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 3/2012 prospettando un piano del consumatore per il ripianamento della propria situazione di sovraindebitamento nella sua qualità di lavoratore dipendente con un reddito netto annuo di euro 15.000,00.=/16.000,00.=, con tre figli minori, coniugato con una lavoratrice stagionale con contratti a tempo determinato, esponga di aver contratto debiti per procurarsi un finanziamento bancario per l’acquisto di un immobile, raggiungendo dapprima un debito di euro 30.000,00.= per estinguere finanziamenti precedenti e successivamente continuando ad utilizzare finanziamenti e carte “revolving” fino al complessivo importo di circa euro 100.000,00.=, deve affermarsi che lo stesso al momento dell’assunzione delle predette obbligazioni, fosse perfettamente consapevole – o potesse esserlo con l’ordinaria diligenza – del fatto che stava spendendo denaro non suo con la conseguenza che in detta ipotesi viene a configurarsi un colposo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ed alla propria situazione personale e quindi, ex art. 12 bis L.3/20123 il piano non può essere omologato non avendo il consumatore assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avendo lo stesso colposamente determinato il sovraindebitamento anche facendo un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

Poiché la procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento ha natura concorsuale, come si evince dagli specifici richiami, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, ai crediti muniti di privilegio, il trattamento dei privilegiati non può essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato dall’OCC e la loro dilazione non può superare l’anno dall’omologa. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20675.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: