Corte di Cassazione (26067/2017) - Amministrazione straordinaria e stato passivo: presupposti di ammissione in privilegio del credito del professionista e delle spese occorse in sede di giudizio monitorio.

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Data di riferimento: 
02/11/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 novembre 2017 n. 26067 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Magda Cristiano.

Ente posto in amministrazione straordinaria – Stato passivo -  Credito di un prestatore d'opera – Attività svolta in modo esclusivo o prevalente – Contratto stipulato dall'associazione professionale – Domanda di insinuazione presentata dalla stessa -  Possibile irrilevanza – Ammissione o meno – Giudice del merito – Necessario accertamento delle prove.

Procedura concorsuale – Stato passivo – Decreto ingiuntivo – Dichiarazione di esecutività – Mancanza – Inopponibilità – Spese sopportate – Insinuazione a titolo di risarcimento ex d.lgs. n. 231 del 2002 – Non reclamabilità.

Non risultano decisivi per escludere il credito di un prestatore d'opera dalla collocazione in privilegio allo stato passivo di un ente posto in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2) c.c., la circostanza che il contratto posto alla base della richiesta sia stato stipulato dall'associazione professionale cui lo stesso appartiene ed il fatto che sia stata questa a presentare la domanda di ammissione, dovendosi da parte del giudice del merito accertare, senza arrestarsi al dato formale, se ricorra la prova che il credito medesimo effettivamente costituisca il corrispettivo di un'attività svolta, in via esclusiva o prevalente, personalmente da uno dei professionisti associati, non avendo alcuna rilevanza l'avere lo stesso inteso organizzare il suo lavoro in forma associativa. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Il decreto ingiuntivo non munito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.c. anteriormente alla pronuncia di fallimento risulta inopponibile in quella sede sia al fine dell'ammissione al passivo del credito azionato in sede monitoria, sia per l'insinuazione del credito relativo alle spese di quella procedura, non essendo le stesse reclamabili neppure a titolo di risarcimento ai sensi dell'art.6 del d.lgs. n. 231 del 2002. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19478

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: