Tribunale di Mantova - Consecuzione delle procedure concorsuali ed interessi successivi alla domanda di concordato.

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Data di riferimento: 
09/04/2009

Tribunale di Mantova, 9 aprile 2009 - Pres. Nora - Est. Alessandra Venturini.

Fallimento - Concordato preventivo - Principio di consecuzione delle procedure - Validità - Sussistenza - Interessi successivi alla domanda di concordato - Esclusione.

Qualora il presupposto oggettivo dell'ammissione dell'imprenditore alla procedura di concordato preventivo sia costituito dallo "stato di insolvenza" e tale procedimento sfoci, senza soluzione di continuità, in successiva dichiarazione di fallimento, non può ravvisarsi alcun ostacolo normativo all'applicazione del principio giurisprudenziale della "consecuzione delle procedure", sussistendo identità di fondamento oggettivo delle stesse, legislativamente previsto nella nuova disciplina, che non si discosta quindi, per tali aspetti, da quella previgente. (Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del Giudice Delegato che aveva escluso gli interessi sul credito capitale maturati successivamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo cui è seguito il fallimento). (av)

(provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]