Tribunale di Pescara – Fallibilità di un imprenditore agricolo: onere della prova gravante sullo stesso per escludere l'asserita natura commerciale dell'attività svolta o la sussistenza di un suo stato d'insolvenza.

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Data di riferimento: 
04/10/2018

Tribunale di Pescara, Sez. Fall., 04 ottobre 2018 – Pres. Rel. Domenica Capezzera, Giud. Luigina Tiziana Marganella  e Federica Colantonio.

Fallibilità -  Status di imprenditore agricolo - Circostanza esimente - Onere della prova gravante sul debitore – Qualifica risultante dall'iscrizione camerale – Ottenimento di contributi AGEA – Circostanze non decisive.

Imprenditore – Fallimento – Stato di insolvenza – Incapacità ad adempiere alle obbligazioni - Presupposto richiesto – Sussistenza di cospicuo attivo patrimoniale - Irrilevanza.

Secondo le regole generali compete al creditore che insti per il fallimento di un suo debitore allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, la qualità di imprenditore dello stesso debitore e l'incapacità da parte di questi di soddisfare con regolarità e tempestività le proprie obbligazioni. Resta invece a carico del debitore di provare la sussistenza di fatti impeditivi o circostanze esimenti dell'applicabilità dell'art. 1 L.F., quali la carenza dei requisiti dimensionali dell'impresa o l'esistenza, in particolare laddove svolga, insieme a quelle agricole vere e proprie, una o più delle "attività connesse" di cui all'art. 2135 c.c., comunque di uno status di imprenditore agricolo che lo sottragga, pur in presenza dei requisiti minimi, al fallimento, senza che questi possa semplicemente fare affidamento sul dato formale della propria qualifica, come desunta dall'iscizione camerale, o [come nel caso specifico] sull'aver beneficiato dei contributi  comunitari AGEA , attesa la diversità dei presupposti esistenti in ambito di aiuti  alle imprese agricole da parte dell'unione europea, rispetto a quelli per cui il legislatore nazionale ha previsto l'esenzione dal fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al fine del riconoscimento dello stato d'insolvenza, stante che è "l'incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività alle proprie obbligazioni" a costituire il presupposto richiesto per la dichiarazione di fallimento, si deve ritenere che, laddove tale condizioni sussista, a nulla rileva la circostanza che l'impresa fallenda risulti avere un attivo patrimoniale di cospicuo valore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20708.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: