Tribunale di Sulmona – Concordato con riserva: legittimità della richiesta ex art. 169 bis L.F., da parte del proponente, di autorizzazione allo scioglimento da precedenti contratti di delegazione di pagamento.

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Data di riferimento: 
16/02/2018

Tribunale di Sulmona, 16 febbraio 2018 – Giud. Del. Giorgio Di Benedetto.

Concordato preventivo con riserva – Proponente – Delegazioni di pagamento – Contratti stipulati anteriormente – Istanza di scioglimento – Ammissibilità  - Eventuali pagamenti eseguiti dai delegati – Violazione della par condicio creditorum.

Si deve considerare legittima, a prescindere dall'integrale adempimento da parte del delegatario [nello specifico, nella veste di subappaltatore] delle obbligazioni sottese a dei contratti di delegazione di pagamento, la domanda da parte della società delegante, che abbia successivamente proposto domanda di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta ex art. 161, sesto comma, L.F., di autorizzazione allo scioglimento ex art. 169 bis L.F. da detti contratti, ciò in quanto i pagamenti che dovessero essere eventualmente effettuati dai delegati risulterebbero lesivi della par condicio creditorum, perché equiparabili a quelli eseguiti dal debitore principale, istante il concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19731.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: