Consiglio di Stato – Fallimento: obbligo per la curatela fallimentare di mattere in sicurezza i rifiuti presenti nel sito industriale dell'impresa fallita e di rimuoverli, avviandoli allo smaltimento ed al recupero.

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Data di riferimento: 
25/07/2017

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, 25 luglio 2017 n. 3672 – Pres. Vito Poli, Cons. Rel. Giuseppa Carluccio, Cons. Fabio Taormina, Carlo Schilardi e Giuseppa Castiglia.

Fallimento - Rifiuti presenti sul sito industriale della fallita – Curatela – Ruolo di detentore e gestore -  Obbligo di messa in sicurezza e smaltimento o recupero – Esenzione ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 – Inapplicabilità – Rifiuti non abbandonati da terzo sconosciuto.

Fallimento –Situazione di pericolo - Curatela – Messa in sicurezza dei rifiuti -  Inadempimento – Ordinanza del Sindaco – Spesa conseguente a carico della curatela -  Richiesta di risarcimento del danno  - Pretesa infondata.

Nella qualità di detentore dei rifiuti presenti sul sito industriale derivanti dalla produzione (e non avviati allo smaltimento) quando l'industria fallita era in attività, nonché dei materiali che, se l'attività fosse continuata, sarebbero rientrati nel ciclo della produzione, la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza ed a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero. Alla luce  del diritto comunitario, art. 3 par. 1 punto 6 della Dir. 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE, e delle norme che nel D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato a partire dal 2010 dal D. Lgs. n. 128/2010,  pongono al centro il detentore dei rifiuti, la curatela fallimentare, che, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale assume dal momento della dichiarazione di fallimento la custodia dei beni del fallito e quindi la posizione di detentore e gestore degli stessi, non può, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata, avvantaggiarsi dell'esimente di cui all'art. 192 di detto decreto, che regola solo la  presenza di rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti nel terreno di un incolpevole proprietario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nessun fondamento ha la pretesa della curatela al risarcimento del danno consistente nella spesa sopportata per mettere in sicurezza i rifiuti, adempiendo all'ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco in presenza di una situazione di pericolo e di  un precedentemente inadempimento della curatela che non vi abbia, come tenuta, ottemperato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/19929/Tutte

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: