Corte di Cassazione (7606/2011) - Fallimento e azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: necessaria sufficienza degli elementi posti a fondamento della domanda ed onere della prova del danno e del nesso causale.

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Data di riferimento: 
04/04/2011

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 aprile 2011 n. 7606 – Pres. Corrado Carnevale, Rel. Vittorio Ragonesi.

Fallimento – Azione di responsabilità – Danno causato dagli amministratori – Nesso causale – Prove di cui è onerato il curatore – Contabilità sociale -  Totale mancanza o non intelleggibilità -  Possibile ipotesi di inversione dell'onere – Presunto pregiudizio per il patrimonio sociale.

Domanda giudiziale – Individuazione dell'oggetto – Sufficienza degli elementi da cui desumersi -Valutazione di competenza del giudice di merito  - Motivazione necessaria – Ricorribilità in Cassazione –  Omissione dell'indagine o mancanza di motivazione – Sola ipotesi consentita.

In sede di azione di responsabilità che sia promossa dalla società a norma dell'art. 2392 c.c. o, in caso di suo fallimento,  che sia promossa dal curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., pur spettando di regola  a parte attrice di provare il danno e l'esistenza del nesso causale tra questo ed il comportamento tenuto dagli amministratori e o da sindaci, si deve considerare di per sé giustificativa  della loro condanna  al risarcimento la totale mancanza della contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intelleggibile, vertendosi in  una ipotesi di violazione da parte di detti organi societari di specifici obblighi di legge,  in quanto tale idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale [nello specifico, la Corte ha ritenuto che non si potesse, però, fare riferimento a quel principio in quanto i libri contabili acquisiti alla procedura fallimentare, sia pure incompleti, erano tuttavia in grado di consentire al curatore di provare, come avrebbe dovuto fare,  il danno ed il nesso di causalità, in quanto, stando così le cose, l'onere della prova non poteva invertirsi e porsi a carico degli amministratori convenuti, che, per tale motivo, in mancanza di dette prove, come da fornirsi ad opera del curatore, non potevano ritenersi responsabili]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'apprezzamento sulla sufficienza degli elementi ricavabili da una domanda giudiziaria ai fini dell'individuazione dell'oggetto della stessa si basa su di una indagine di fatto riservata al giudice del merito e la Corte di Cassazione è abilitata all'espletamento di indagini dirette al riguardo solo quando il giudice del merito abbia omesso l'indagine interpretativa sulla stessa, ma non quando l'abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all'esito dell'indagine [nello specifico, la Corte ha concluso per l'assoluta genericità della domanda del curatore, volta al riconoscimento della responsabilità degli ex amministratori della società fallita, in quanto ha argomentato che sebbene nell'atto di citazione fosse indicato uno specifico titolo di responsabilità degli stessi per avere omesso di chiedere tempestivamente il fallimento della società con aggravamento del dissesto, tuttavia tale indicazione era estremamente generica poichè non risultava specificato il momento in cui era cessata l'attività produttiva, nè il nesso di causalità tra l'omessa richiesta di auto fallimento e l'eventuale aggravamento del dissesto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19924

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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