Tribunale di Milano – Concordato preventivo liquidatorio: possibilità che venga risolto per grave inadempimento anche prima del termine fissato per l'esecuzione.

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Data di riferimento: 
03/07/2018

Tribunale di Milano, Sez. Fall., 03 luglio 2018 – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Guendalina Pascale, Giud. Luca Giani.

Concordato preventivo con cessione – Funzione della procedura - Soddisfazione anche minima di tutti i creditori – Esecuzione - Termine finale non ancora scaduto – Apprezzamento del giudice  del merito  -  Ragionevole previsione - Cessione di tutti i beni  - Risultato non conseguibile – Grave inadempimento - Possibile risoluzione anticipata della procedura – Dichiarazione di fallimento.

Il concordato preventivo con cessione dei beni, ex art. 182 L.F., si deve ritenere che possa essere risolto, ai sensi dell'art. 186 L.F. per grave inadempimento, vale a dire per essere venuto meno alla sua funzione, consistente nella soddisfazione seppur minima di tutti i creditori,  con la conseguente apertura della procedura fallimentare, anche prima del termine fissato per l'esecuzione e della liquidazione di tutti i beni, laddove, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, emerga, in base ad una ragionevole previsione, che le somme ricavabili dalla vendita dei beni non consentiranno in ogni caso di soddisfare integralmente i creditori privilegiati ed, almeno in misura non irrisoria, i chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20159.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: