Corte di Cassazione (28430/2018) - Fallimento: necessità, al fine di decidere della tempestività dell'opposizione ex art. 99 L.F., che risulti accertata la data di ricezione, da parte del creditore, della comunicazione ex art. 97 L.F.

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Data di riferimento: 
07/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 novembre 2018 n. 28430 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Stato passivo – Creditore escluso -  Opposizione -  Proposizione -  Valutazione della tempestività del ricorso - Decreto di esecutività – Comunicazione all'opponente – Avvenuta  effettiva  ricezione – Data della stessa – Riscontri necessari.

Il raggiungimento della prova in ordine a una delle due circostanze da verificare (avvenuta ricezione, da parte del ricorrente che aveva  proposto domanda di ammissione di un suo credito al passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 97 L.F., della comunicazione da parte del curatore di copia del decreto di esecutività come emesso dal giudice delegato ex art. 96 L.F.) al fine di stabilire che l'opposizione proposta dal creditore, stante il mancato accoglimento di detta domanda, non risultava  essere stata tempestiva, non influisce certo sulla ripartizione dell'onere probatorio rispetto all'altra, relativa all'epoca di ricezione di detta comunicazione, spostando sul destinatario l'onere di dimostrarne la relativa data, onde individuare il dies a quo del termine perentorio che era tenuto, come a suo avviso avvenuto, ex art. 99, primo comma, L.F., a rispettare. Ciò, attesa l'esigenza di assicurare la certezza sia in ordine l'avvenuta ricezione di quella comunicazione, che al momento in cui è avvenuta [nello specifico il curatore aveva inviato la comunicazione relativa allo stato passivo all'indirizzo e-mail ordinario indicato dal creditore e la Corte ha cassato con rinvio la decisione del tribunale per avere questo respinto per intempestività l'opposizione del creditore sulla base, in mancanza della deduzione ad opera di questi di elementi obiettivi di segno diverso, della sola prova presuntiva dell'avvenuta ricezione da parte dello stesso della comunicazione ex art. 97 L.F., senza verificare se, in base alla data effettiva della sua ricezione, la proposizione di tale opposizione si dovesse considerare o meno tempestiva]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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