Tribunale di Arezzo – Concordato misto che preveda una quota minima di soddisfazione dei creditori: inammissibilità che, una volta raggiuntala, lo si possa considerare eseguito se sussistano beni di cui sia possibile la liquidazione.

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Data di riferimento: 
11/09/2018

Tribunale di Arezzo, Sezione fallimentare, 11 settembre 2018 – Pres. Carlo Breggia, Rel. Antonio Picardi, Giud. Michela Grillo.

Concordato con continuità misto – Proposta – Creditori – Percentuale di soddisfazione -  Previsione di un minimo – Omologazione – Fase esecutiva - Raggiungimento della quota prevista – Beni ceduti ai creditori - Non intervenuta liquidazione – Debitore - Chiusura della procedura – Istanza di declaratoria – Inammissibilità – Tribunale – Rigetto e nomina di un liquidatore giudiziale - Prosecuzione. 

In ipotesi di concordato misto ex art. 186 bis L.F. che contempli, come consentito dal primo comma, oltre che la continuità aziendale anche la cessione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa in modo da garantire ai creditori, entro un termine determinato, la  soddisfazione dei loro crediti in una quota "preventivabile" non inferiore (e quindi non "pari") ad una certa perecentuale, il debitore non può pretendere che la sua proposta sia considerata regolarmente eseguita una volta che le risorse provenienti dalla continuità gli abbiano consentito, a prescindere dalla non intervenuta cessione di quei beni, il pagamento dei creditori in una percentuale anche se superiore a quella minima da lui preventivata, non risultando ammissibile, dopo l'adunanza dei creditori, una modifica della proposta, come omologata, nella fase esecutiva del concordato [nello specifico, il tribunale ha, pertanto, respinto l'istanza della società debitrice di declaratoria, una volta raggiunta la quota preventivata come percentuale minima di soddisfazione dei creditori, dell'intervenuta esecuzione del concordato, così da consentire l'interruzione dell'attività liquidatoria dei beni immobili ceduti alla procedura, nonostante gli stessi fossero stati, nel piano approvato dai creditori, posti a disposizione di questi, ed ha proceduto, pertanto, alla nomina di liquidatore giudiziale, definendone dettagliatamente i compiti]: (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Firenze, Sezione quinta, 30 novembre 2018 - https://www.unijuris.it/node/4478

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21051.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: