Corte di Cassazione (16404/2018) - Istanza di ammissione al passivo sulla base di scritture prive di data certa: inaccoglibilità. Ricusazione del G.D. chiamato a far parte del collegio in sede di opposizione: modalità di esercizio.

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Data di riferimento: 
21/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - sottosez. 1, 21 giugno 2018 n. 16404 – Pres. Magda Cristiano,  Rel. Massimo Falabella.

Fallimento – Stato passivo – Istanza di insiuazione – Prova del credito – Scritture private - Mancanza di data certa – Fatto impeditivo dell'accoglimento – Eccezione rilevabile d'ufficio.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Collegio giudicante – Giudice Delegato – Partecipazione -   Incompatibilità –  Mancata astensione -  Parte interessata - Potere di ricusazione – Modalità dell'esercizio.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d'ufficio dal giudice. (Massima ufficiale)

L'incompatibilità, ex art. 99, decimo comma, L.F., del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini dell'art. 52 c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20389.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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