Corte di Cassazione (31473/2018) - Revoca del fallimento con conseguente perdita della capacità processuale del curatore: interruzione "ipso iure" del processo e necessità, per evitarne l'estinzione, che venga riassunto in tempo.

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Data di riferimento: 
05/12/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 dicembre 2018 n. 31473 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Apertura del  fallimento – Rapporti processuali – Interruzione automatica del processo –  Parte attrice - Riassunzione nei confronti del curatore -  Successiva revoca del fallimento –  Venir menodella capacità processuale del curatore – Società tornata in bonis - Notificazione dell'evento alla parte interessata - Nuova interruzione "ipso iure"  – Eadem ratio – Mancata tempestiva  nuova riassunzione - Estinzione del processo.

L'art. 43, comma 3, l.fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina "ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento, stante l'"eadem ratio" che accomuna le due ipotesi, sussistendo anche in caso di revoca del fallimento l'esigenza di dare immediata ed automatica efficacia in ambito processuale alla "restitutio in pristinum" prevista dall'art. 18, comma 15, l.fall. ed evitare che il processo prosegua nei confronti della procedura oramai definitivamente venuta meno. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21141.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: