Tribunale di Prato – Presupposti necessari per l'ammissione allo stato passivo in privilegio del credito di un impresa in quanto artigiana.

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Data di riferimento: 
07/11/2018

Tribunale Ordinario di Prato, Sez. Unica Civile, 07 novembre 2018 – Pres. Rel. Maria Novella  Legnaioli, Giud. Giulia Simoni e Stefano Bruno.

Fallimento – Stato passivo – Credito  – Ammissione in privilegio – Natura artigiana dell'impresa - Riconoscimento – Requisiti richiesti – Necessaria ricorrenza di tutti.

Fallimento passivo -  Stato passivo – Credito  – Ammissione in privilegio – Natura artigiana dell'impresa  - Riconoscimento - Prevalenza del lavoro sul capitale  - Requisito – Modalità dell'accertamnto – Valutazione sia qualitativa che strutturale e qualiativa - Necessità

A partire dalla modificadell'art. 2751 bis, n. 5), c.c., di cui all'art. 36, primo comma, del D. L.  5/2012, come convertito in L. 35/2012, al fine del riconoscimento della natura artigiana di un'impresa, tutti i requisiti (lavoro personale della maggioranza dei soci, tipo di attività svolta, numero dei dipendenti e prevalenza del lavoro sul capitale) di cui all'art. 3 della L. 443/1985, Legge quadro sull'Artigianato, devono risultare autonomamente presenti, non risultando sufficiente la ricorrenza di soli alcuni di detti indici o la sussistenza di indici di tipo diverso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In particolare,  la preminenza o meno del lavoro sul capitale, come richiesta dall'art. 3, secondo comma,  della  L. 443/1985 ai fini del riconoscimento della natura artigiana dell'attività svolta, non può essere verificata solo ricorrendo ad un accertamento di tipo quantitativo, in quanto, laddove, sulla base  di  quel criterio, tale preminenza risulti non sussistere, quella situazione va valutata anche in senso funzionale e qualitativo, vale a dire in considerazione altresì delle caratteristiche strutturali dell'impresa e della natura dei beni prodotti e dei servizi resi, in quanto, pur in presenza  della preponderanza del fattore capitale rispetto a quello lavoro, è possibile che, nella ricorrenza degli altri requisiti, un'impresa possa essere riconosciuta come artigiana qualora la prevalenza del capitale dipenda da fattori particolari e strutturali, come avviene ad esempio nel caso tipico delle imprese orafe che di necessità affrontano costi elevati per l'acquisto delle materie prime da utilizzarsi per lo svolgimento di quella particolare attività [nello specifico, il tribunale ha ritenuto che non ricorresse una simile ipotesi, onde il privilegio artigiano non poteva essere riconosciuto all'opponente il cui credito era stato ammesso al passivo solo in chirografo, dato che il tipo di attività svolta di natura tessile, consistente  nella rigenerazione della lana e di altre fibre, pur richiedendo specifiche doti di manualità ed esperienza tipiche dell'attività artigianale, poteva in generale  benissimo svolgersi anche mediante ricorso a capitali modesti, non essendo elevato il costo della materia prima (stracci e cascami) utilizzata, onde non trovava giustificazione  e risultava decisiva, ai fini del rigetto dell'impugnazione, l'accertata prevalenza in quel caso del fattore capitale, non essendo stata determinata da  ragioni strutturali ma solo dalla contingente necessità di fare fronte, a causa della cessazione dell'attività da parte di numerose aziende del settore, ad una domanda superiore all'offerta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21113.pd 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: