Corte d'Appello di Bologna – Non assoggettabilità a fallimento delle società start up innovative, anche in caso di loro cancellazione tout court dal Registro delle Imprese, se non dopo cinque anni dalla loro costituzione.

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Data di riferimento: 
24/10/2018

Corte d'Appello di Bologna, Sez. I civ., 24 ottobre 2018 – Pres. Roberto Aponte, Cons. Rel. Manuele Velotti, Cons. Pietro Guidotti.

Società start up innovative  - Non assoggettabilità  a procedure concorsuali – Cinque anni dalla  costituzione – Durata dell'esenzione – Cancellazione tout court dal Registro delle Imprese – Irrilevanza.

Le start up innovative si deve ritenere che non possano essere assoggettate a procedure concorsuali, che non siano quelle previste capo II della L. 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, per la durata di 5 anni dalla data di loro costituzione (a meno che non trattasi di società già costituite alla data del 19.12.2012 per le quali è previsto un limite temporale variabile più ristretto); ciò in quanto l'art. 57, 3 ter, della legge 21 giugno 2017 n. 26 di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure di sviluppo" ha modificato il comma 4 dell'art. 31 del  decreto legge 179/2012,  "Ulteriori misure urgenti per la crisi del paese", che prevedeva (salvo appunto, ai sensi dell'art. 25, comma 3, il caso delle società già costituite alla suindicata data del 19.12.2012 di entrata in vigore della L. 221/2012 di conversione di quel decreto) una durata dell'esenzione di soli 4 anni.

Neppure l'eventuale cancellazionedi quelle società dalla specifica sezione speciale del Registro delle Imprese, cui le stesse devono essere iscritte per essere riconosciute come tali, comporta in ogni caso, ai sensi dell' art. 25, comma 8, la perdita automatica di quel beneficio, stante che tale effetto  si produce solo laddove permanga, comunque, l'iscrizione di queste alla sezione ordinaria di quel registro [nello specifico la Corte d'Appello, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 L.F, ha revocato la dichiarazione di fallimento di una società start up innovativa essendo trascorso tra la sua costituzione, avvenuta dopo il 19.12.2012, e la sua cancellazione tout court dal Registro delle Imprese e dalla specifica sezione speciale, che ne aveva comportato l'estinzione, un periodo di tempo, superiore ai quattro, ma inferiore ai cinque anni] . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21156.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: