Corte di Cassazione (29741/2018) - Ammissibilità della proposizione da parte del debitore, in sede di subprocedimento ex art. 173 L.F., di modifiche alla proposta concordataria per superare le criticità rilevate dal commissario.

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Data di riferimento: 
19/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 novembre 2018 n. 29741 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Eduardo Campese.

Concordato preventivo – Subprocedimento ex art. 173 L.F. -  Temporaneo arresto della procedura - Debitore -  Modifica della proposta – Scopo – Superamento delle criticità rilevate dal C.G. - Ammissibilità – Motivo -  Voto dei creditori – Espressione non ancor ancora avvenuta – Ipotesi particolare – Presentazione di fideiussioni - Piano concordatario - Sostanziale non modifica - Nuova attestazione – Non necessità.

Nel concordato preventivo le modifiche alla proposta presentata possono intervenire anche in pendenza del procedimento teso alla revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall., poiché l'art. 175, comma 2, l.fall. – nel testo applicabile "ratione temporis" prima della sua soppressione disposta dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 –, riconosce espressamente tale facoltà fino all'inizio delle operazioni di voto, al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad una proposta diversa da quella oggetto di omologa (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il proponente potesse modificare la proposta in pendenza del procedimento teso alla revoca della sua ammissione al concordato e prima del voto, mediante la presentazione di fideiussioni tese a migliorarla senza necessità di ulteriori attestazioni in ordine al piano concordatario rimasto immutato) (Massima ufficiale).

Se è vero che, pendendo il procedimento ex art. 173 L.F., la procedura di concordato non può continuare (in particolare, non può farsi luogo all'adunanza dei creditori, che, pertanto, va all'occorrenza rinviata), perché un'eventuale prosecuzione risulterebbe inutile stante che l'ammissione alla procedura concordataria potrebbe essere revocata, ciò, però, non significa che il suo temporaneo arresto comporti, al tempo stesso, l'impossibilità, ancor prima dell'inizio delle operazioni di voto, di iniziative, meramente rafforzative e migliorative delle prospettive di realizzo dei creditori in base alla proposta già depositata, volte a superare la situazione negativa rilevata dal commissario giudiziale; ciò in quanto la funzione di quel subprocedimento è proprio quella di accertare non solo se le criticità sussistevano al momento in cui il commissario le ha rilevate, ma anche se continuano a permanere fino al momento della decisione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21075.pdf

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