Tribunale di Firenze – Sovraindebitamento - Liquidazione dei beni: diritto del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni individuali, pur bloccate a seguito dell'apertura della procedura. Possibile previsione della vendita dell'auto del debitore.

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Data di riferimento: 
23/02/2018

Tribunale di Firenze, 23 febbraio 2018  - Giudice Rosa Selvarolo.

Crisi da sovraindebitamento – Liquidazione dei beni ex art 14 ter L.3/2012 – Decreto di apertura della procedura – Azioni esecutive e cautelari – Divieto di inizio e prosecuzione - Blocco – Procedimenti in corso interrotti - Diritto del liquidazione a subentrarvi – Presupposto - Maggiorre convenienza per creditori e debitore.

Crisi da sovraindebitamento –  Composizione - Liquidazione dei beni – Programma – Autovettura del debitore -  Previsione della vendita – Ammissibilità.

Il "blocco" ai sensi dell'art. 14 quinquies, secondo comma, lettera b) della legge 3/2012 delle procedure individuali cautelari e esecutive, anche già in corso,  e il divieto di acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore sul patrimonio oggetto di liquidazione, strumentali, appunto, alla liquidazione dei beni, come prevista dall’art. 14 ter per la composizione delle crisi da sovrindebitamento, si deve ritenere non possa pregiudicare il diritto del liquidatore, riconosciutogli dall’art. 14 novies comma 2 ultima parte, di subentrare nelle esecuzioni stesse, chiedendo al GE la revoca del provvedimento di improcedibilità, se ritenga ciò più conveniente per i creditori ed il debitore, dovendosi escludere che quelle due disposizioni risultino  tra loro contrastanti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di procedura di liquidazione  risulta corretto che il liquidatore possa  inserire nel programma di liquidazione la vendita dell'autovettura del proponente [anche in un caso come quello di specie in cui questi affermi essergli necessaria in prospettiva di mantenere l'attuale posto di lavoro o di iniziare una nuova attività], atteso che le disposizioni normative ex L. 3/2012 stabiliscono che la liquidazione ha riguardo a tutti i beni immobili e mobili del debitore fatta eccezione per i beni e crediti di cui all’art. 14 ter comma 6, tra cui l'autovettura non può essere fatta rientrare. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21272

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: