Corte di Cassazione (29747/2018) Spetta al curatore fallimentare la legittimazione esclusiva a proporre istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio. Il g. d. non può procedere d’ufficio all’attestazione di cui all’art. 144 del d. lgs. n. 115/2002.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/11/2018

Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2018, n. 29747. Est. Dolmetta.

Ammissione al gratuito patrocinio nei giudizi in cui è parte il fallimento -  - Legittimazione esclusiva del curatore fallimentare a proporre l’istanza - Sussistenza – Attestazione di cui all’art. 144 del d. lgs. n. 115 del 2002 d’ufficio da parte del giudice delegato. – Esclusione.

Nel caso in cui il fallimento sia parte di un processo, il curatore è legittimato in via esclusiva a proporre l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il giudice delegato procedere d'ufficio all'attestazione della mancata disponibilità del "denaro delle spese" di cui all'art. 144 del d. lgs. n. 115 del 2002, atteso che, da un lato è al curatore che è assegnata in via esclusiva la gestione della procedura ex art. 31 l. fall. , mentre dall'altro, a seguito della riforma del 2006, è mutata la funzione assegnata al g.d., passato da una posizione di sostanziale direzione della procedura a quella di mera vigilanza e controllo sulla regolarità della stessa. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21003.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: