Corte di Cassazione (3203/2019) - Procedura concorsuale: necessità al fine del riconoscimento della prededuzione a favore del subappaltatore che i pagamenti da parte della stazione appaltante a favore dell'affidatario risultino sospesi.

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Data di riferimento: 
04/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 4 febbraio 2019 n. 3203 – Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Liquidazione coatta o fallimento dell'appaltatore – Stazione appaltante pubblica – Pagamento dell'affidatario – Art. 118, terzo comma, del codice degli appalti – Inapplicabilità  - Credito del sub-appaltatore  - Prededuzione – Funzionalità alla procedura -  Esclusione – Sospensione dei pagamenti - Presupposto mancante.

Liquidazione coatta o fallimento dell'appaltatore – Stato passivo – Sub-appaltatore – Credito - Riconoscimento della prededuzione – Sospensione dei pagamenti – Prova necessaria – Curatore – Onere dell'eventuale prova contraria.

Non può pensarsi, a fronte del tenore del disposto dell'art. 118, terzo comma, secondo periodo, del codice degli appalti, che debba comprendersi nell'ambito della sospensione dei pagamenti  contemplata da quella norma la dichiarazione con cui la stazione pubblica appaltante, pur preso atto del mancato rilascio di una serie di quietanze, manifesti comunque la propria volontà di pagare l'affidatario delle opere, nè che la sospensione, laddove dalla stessa dichiarata, possa sopravvivere all'effettuazione di quei pagamenti. Nè, infine, può sostenersi che l'apertura di una procedura concorsuale determini in automatico, pur in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso da parte della stazione appaltante, ex. 81, secondo comma, L.F. (la cui chiusa, tra l'altro, fa espressamente salve le "norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche"), il verificarsi della sospensione dei pagamenti, in quanto il fatto che un'Amministrazione pubblica non paghi un appaltatore fallito, o in liquidazione coatta, si deve considerare fatto in sé stesso neutro circa le ragioni che stanno alla base di un simile comportamento [nel caso di specie, il non essersi verificata alcuna sospensione dei pagamenti risultava, ad avviso della Corte, implicito nello stesso comportamento tenuto dall'Ente pubblico appaltante che aveva proceduto comunque al pagamento, nella persona del commissario liquidatore, dell'appaltatore ammesso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonostante l'avvio della stessa; onde al sub-appaltatore non poteva, in sede di stato passivo, riconoscersi il beneficio della prededuzione, non risultando il suo pagamento funzionale a quella procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Affinchè possa vedersi riconoscere, in sede di insinuazione al passivo, la prededuzione di un suo credito per  i lavori eseguiti, per essere il di lui pagamento finalizzato alla possibilità che l'appaltatore fallito possa essere, a sua volta, liquidato, a vantaggio dei creditori concorsuali,  in una maggior misura dalla stazione appaltante, compete al sub-appaltatore  di una società fallita, affidataria di lavori pubblici,  di fornire la prova dell'avvenuta sospensione dei pagamenti, nel mentre, eventualmente, spetta al curatore di fornire la prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto spostaneo adempimento da parte della stazione appaltante.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 22 giugno 2017 n. 15479 https://www.unijuris.it/node/3727]

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21211

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: