Tribunale di Brescia – Proposta di concordato: inammissibilità della previsione di uno schema negoziale volto a raggiungere il medesimo risultato previsto dall'art. 163 bis L.F. senza fare ricorso a una procedura competitiva.

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Data di riferimento: 
21/06/2018

Tribunale di Brescia , 21 giugno 2018 – Giud. Angelina Augusta Baldissera.

Piano di concordato preventivo – Società conduttrice dell'azienda –  Offerta – Previsione -   Trasferimento in suo favore post omologa di quell'azienda – Mancato ricorso ad una normale  procedura di vendita - Schema negoziale complesso – Adozione - Conseguimento dello stesso risultato – Scopo – Evitare l'apertura di una procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. – Ipotesi di elusione di norma imperativa – Inammissibilità della proposta.

Deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 162, secondo comma, L.F., in quanto costituisce violazione dell’art. 163 bis L.F. in tema di c.d. “offerte concorrenti",  norma che impone in una ipotesi di quel tipo  l’adozione di una procedura competitiva, il piano di concordato, da considerarsi ex art 186 bis L.F. in continuità indiretta, che contempli un'offerta da parte dell'attuale società  conduttrice dell'azienda del proponente, e pertanto di un soggetto già individuato, avente ad oggetto il trasferimento in suo favore ad omologazione avvenuta, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, di quell'azienda, se è previsto nel programma concordatario che ciò avvenga attraverso l’adozione di uno schema negoziale complesso, diverso dalla semplice vendita ma comunque idoneo a raggiungere il medesimo risultato, in frode al dettato imperativo di detta norma. Nè si deve ritenere che risulti possibile un intervento "correttivo" da parte del tribunale, volto a prevedere comunque ex art. 163 bis, secondo comma, L.F. lo svolgimento di una gara con altri potenziali acquirenti, in quanto detta iniziativa comporterebbe, in concreto, un  indebito stravolgimento della proposta concordataria, contrario alla chiara volontà manifestata dalla società ricorrente nel ricorso e nella memoria integrativa successivamente depositata.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21251

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: