Tribunale di Alessandria – Revoca dell'ammissione a concordato: potenzialità ingannevole degli atti in frode, in particolare consistenti nella mancata indicazione od occultamento di profili di responsabilità degli organi sociali.

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Data di riferimento: 
26/11/2016

Tribunale di Alessandria, Sez. civile e fallimentare, 26 novembre 2016 – Pres. Rel. Caterina Santinello, Giud. Pierluigi Mela e Enrica Bertolotto.

Concordato preventivo – Atti in frode - Debitore - Predisposizione della domanda –  Contenuto colpevolmente decettivo – Potenziale incidenza sul voto dei creditori – Presupposto sufficiente  - Revoca dell'ammissione ex art. 173 L.F. – Inganno effettivo – Espressione del voto falsata - Condizione non richiesta – Successivo disvelamento degli atti sottaciuti – Voto comunque favorevole - Ininfluenza.

Concordato preventivo – Deposito della domanda  – Contenuto  - Potenzialità ingannatoria -  Tentativo di frode - Revoca dell'ammissione ex art. 173 L.F. - Successivo emendamento della proposta – Irrilevanza.

Concordato preventivo – Contenuto della proposta -  Organi sociali - Profili di responsabilità – Omessa indicazione od occultamento – Informativa dei creditori da considerarsi ingannatoria  – Comportamenti costituenti "atti in frode" – Revoca dell'ammisione.

Concordato preventivo –  Commissario giudiziale – Segnalazione di atti in frode – Tribunale – Decreto di revoca dell'ammissione – Congrua motivazione  della decisione – Giudizio di fatto – Non ricorribilità in cassazione.

Al fine della pronuncia, nel corso del subprocedimento ex art. 173 L.F., da parte del tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale, del decreto di revoca del concordato preventivo, la fraudolenza degli atti posti in essere dal debitore in sede di predisposizione della domanda di ammissione a quella procedura, ex art. 161 L.F., in considerazione della  loro potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori,  non  assume rilievo solo qualora l’ inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato e si possa quindi dimostrare che, in concreto, i creditori medesimi hanno espresso il loro voto in base ad una falsa rappresentazione della realtà, in quanto a tal fine quello che rileva è il comportamento in sè fraudolento del debitore, non l’effettiva consumazione della frode. Se così non fosse, se cioè l’ accertamento degli atti fraudolenti ad opera del commissario potesse essere superato dal voto dei creditori, preventivamente resi edotti della frode e disposti ugualmente ad approvare la proposta concordataria, non si capirebbe perché il legislatore ricolleghi immediatamente alla scoperta di quei comportamenti decettivi il potere – dovere del giudice di revocare l’ammissione al concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ciò che rileva ai fini della revoca dell’ammissione al concordato è il tentativo di frode posto in essere dall'imprenditore all'atto del deposito della proposta, dovendosi considerare irrilevante il   successivo completo disvelamento da parte sua degli atti sottaciuti, in quanto, altrimenti, si favorirebbero condotte opportunistiche che subordinerebbero tale eventuale susseguente  manifestazione al puro caso in cui l'organo commissariale avesse a “scoprire” tali condotte potenzialmente ingannatorie, ed in quanto ciò che il legislatore ha voluto sanzionare con il procedimento ex art.173 L.F. è sostanzialmente l'abuso informativo consistente nel non aver messo colpevolmente, da subito, a disposizione dei creditori  tutti i dati necessari che devono essere suscettibili di valutazione al fine di poter esprimere validamente il diritto di voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nessun dubbio vi può essere sul fatto che, in particolare, anche l'omessa indicazione, o peggio l'occultamento, da parte del debitore dei profili di responsabilità degli organi sociali, dell'ammontare dei danni arrecati, delle prospettive di accoglimento delle eventuali azioni di responsabilità e delle concrete possibilità di recupero, tenuto conto della capienza patrimoniale dei convenuti e delle spese legali necessarie per affrontare i relativi giudizi, possano certamente costituire atti in frode ex art. 173 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il giudizio che riscontri la differenza rilevante tra quanto esposto nella proposta e quanto risultante dagli accertamenti del commissario integra un chiaro giudizio di fatto, in quanto tale deve intendersi  sottratto al vaglio di legittimità, se congruamente motivato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21298/CrisiImpresa

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: