Tribunale di Genova – Concordato preventivo e contratti ad esecuzione continuata o periodica pendenti al momento dell'ammissione: modalità di pagamento dei crediti. Diverso trattamento dei compensi dovuti all'appaltatore.
Tribunale di Genova, 26 febbraio 2018 – Giudice Mario Tuttobene.
Fallimento – Contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso – Sospensione - Subentro del curatore – Prosecuzione - Prestazioni rese anteriormente o posteriormente – Compensi spettanti ai crediori - Integrale pagamento in prededuzione – Concordato preventivo – Contratti pendenti non sospesi – Compensi spettanti – Frazionabilità possibile - Diverso trattamento - Falcidia dei crediti anteriori – Pagamento integrale dei crediti posteriori.
Concordato preventivo – Appalto in corso – Contratto da non considerarsi di durata - Compenso non frazionabile – Appaltatore – Ultimazione e consegna delle opere in corso di procedura – Pagamento integrale del corrispettivo pattuito – Eventuale pagamento di anticipi – Irrilevanza delle modalità – Conguaglio finale.
Con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, di somministrazione od altro, a differenza di quanto avviene nel caso del fallimento (procedura per la quale, è previsto, in caso di subentro ex art 72 L.F. del curatore, l'obbligo ex art. 74 L.F. dell'integrale pagamento in prededuzione da parte della massa anche del corrispettivo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati al momento della pronuncia), nel caso del concordato preventivo, in presenza di contratti di durata ancora pendenti al momento del deposito della domanda di ammissione dei quali non venga disposto, su richiesta del debitore, lo scioglimento ex art. 169 bis L.F., si devono considerare sottoponibili a falcidia concordataria, come crediti anteriori alla procedura cui si applicano gli artt. 167 e 184 L.F.., laddove sia possibile isolarli dal totale dovuto, i corrispettivi spettanti ai creditori per le prestazioni già rese fino al momento della pubblicazione del ricorso di cui all'art. 161 L.F. nel registro dell'imprese, e si devono ritenere, viceversa, intergralmente liquidabili i crediti che si referiscono a prestazioni successivamente rese. Imporre nell'ipotesi concordataria la falcidia anche dei crediti maturati dopo la pubblicazione della domanda di ammissione del debitore a quella procedura significherebbe infatti introdurre un pesante elemento di disparità a carico dei soggetti, controparte dell'imprenditore in crisi, che per parte loro non hanno la possibilità di liberarasi dagli obblighi contrattuali cui siano ancora tenuti. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Non può considerarsi, in quanto non frazionabile, come contratto di durata l'appalto, anche se la prestazione dell'appaltatore si possa, tranne che in particolari ipotesi di appalti di servizi, prolungare nel tempo. Pertanto, qualora l'opera oggetto di quel contratto venga dall'appaltatore ultimata e consegnata al committente dopo la presentazione da parte di questi della domanda di ammissione a concordato preventivo, il relativo compenso, da considerarsi dovutogli solo in quel momento, gli va corrisposto per intero come da precedente accordo; non risulta, quindi, falcidiabile neppure con riferimento alla parte di lavori che, essendo stati da lui eseguiti prima dell'avvio di quella procedura, gli siano stati già liquidati, quali anticipi, nel corso della stessa, tenendo conto, in vistoso contrasto con i principi che regolano l'esecuzione del contratto, della percentuale concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)